Lo statuto

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

 

  1. DENOMINAZIONE – SEDE

1.1 È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione Culturale «Vittorio Rossi – Libri Liberi», di seguito denominata anche Associazione.

1.2 L’ Associazione ha sede in Firenze via San Gallo, numero civico 21.

1.3 L ‘Associazione può istituire ulteriori “sedi operative”, per la realizzazione di specifici progetti, con delibera del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle norme di legge vigenti.

  1. SCOPO E DURATA

L’ Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica ed ha finalità esclusivamente sociali e culturali.

Il particolare l’associazione nel campo della promozione di iniziative volte alla partecipazione e alla crescita dei cittadini nel campo culturale e al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

L’Associazione è costituita da persone liberamente associate e desiderose di tradurre in impegno concreto la loro esigenza di elevazione culturale sia essa personale che sociale, attraverso anche un opera di sensibilizzazione della società.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

  1. OGGETTO SOCIALE

3.1. L’Associazione, per il raggiungimento del suo scopo, potrà organizzare, nei confronti dei suoi associati, corsi di formazione culturale, seminari e conferenze relative a temi culturali e ad aspetti collaterali.

A tale scopo potrà effettuare:

1) la promozione, la partecipazione e la crescita culturale dei cittadini ed il recupero e la valorizzazione  del patrimonio artistico e culturale, attraverso l’organizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche;

2) la promozione, la produzione, l’organizzazione e la gestione di eventi e rassegne culturali, propri e per conto di soggetti terzi;

3) l’organizzazione di corsi tematici e di aggiornamento, workshop, stage e cicli seminariali, nonché conferenze, convegni e mostre nelle varie discipline (ovvero, in una elencazione non esaustiva, dalla letteratura, alla poesia, alla pittura, alla scultura, all’architettura, dal teatro alla musica, alla danza, dalla fotografia, al cinema, all’editoria, alla multimedialità;

4) la promozione e la realizzazione di iniziative pubbliche ed eventi, conferenze, e cicli seminariali nell’ambito delle scienze storico-umanistiche e delle scienze esatte;

5) realizzare centri di documentazione culturale, a servizio dei soci e dei cittadini;

6) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, corsi, premi artistici e letterari, fiere e mercatini, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obbiettivi culturali ed artistici, per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni culturali;

7) svolgere, unitamente  all’attività culturale di settore, anche attività secondarie di carattere commerciale volte sempre al raggiungimento degli scopi sociali, tramite l’esecuzione di attività autorizzate, la produzione e la vendita di pubblicazioni ed opere culturali, gadget di propaganda, la stipula di convezioni di sponsorizzazione, ecc.;

8) stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di aree e locali utilizzati a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali, per la realizzazione di programmazioni culturali;

9) garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni, organizzazioni e categorie professionali che operano nell’ambito culturale, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale. A tale scopo, essa potrà aderire ad associazioni o confederazioni che abbiano obbiettivi analoghi, seppure nei confronti di altre categorie di imprese o cittadini, creando sinergie e integrazioni tese a favorire e a sviluppare lo scopo dell’Associazione stessa.

L’ Associazione potrà compiere qualsiasi operazione strettamente connessa e/o accessoria a quelle statutarie, ritenuta opportuna per il conseguimento dell’ oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

3.2. L’ Associazione mantiene ed estende i contatti con le aziende, gli enti pubblici e gli ambienti di lavoro mediante delegati opportunamente scelti, i quali, sensibili al problema, provvedono alla diffusione della documentazione e dello scopo della stessa Associazione.

  1. ASSOCIATI

4.1. I soci dell’Associazione si distinguono in:

Soci ordinari

Soci sostenitori o benemeriti

Soci onorari

Soci beneficiari

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale determinata dal Direttivo dell’Associazione.

4.2. Possono essere soci ordinari le persone fisiche, giuridiche, ma anche enti e associazioni che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, operano nelle varie discipline ovvero, in una

elencazione non esaustiva, dalla letteratura, alla poesia, alla pittura, alla scultura, all’architettura, dal teatro, alla musica, alla danza, dalla fotografia, al cinema, all’editoria, alla multimedialità, nell’ambito delle scienze storico-umanistiche e delle scienze esatte oltre a tutti coloro che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione.

Le ammissioni sono deliberate dal Presidente o da un suo delegato su richiesta sottoscritta dall’interessato.

4.3. Sono Soci della Associazione coloro che liberamente aderiscono all’Associazione

4.4 Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere.

4.5. Sono Benemeriti della Associazione o Sostenitori coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

4.6 Sono soci Onorari le persone fisiche, invitate a far parte dell’Associazione da parte del Direttivo dell’Associazione , per particolari meriti professionali o artistici.

4.8. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun aderente ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

4.9 Le persone giuridiche o altre associazioni culturali possono essere soci attraverso il loro rappresentante legale, purché lo stesso non sia socio dell’associazione a titolo individuale.

  1. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

5.1. La decadenza e/o l’ esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta.

5.2. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta.

5.3. Chi recede dall’ Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

5.4 Il non pagamento della quota sociale per due annualità consecutive determina l’esclusione automatica dalla Associazione.

5.5 I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

  1. ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

6.1. Sono organi dell’ Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli aderenti all’Associazione;
  2. b) il Consiglio Direttivo che sarà composto da 5 a 9 persone elette fra i soci dell’Associazione

Inoltre è facoltà dell’Assemblea nominare il

  1. c) il Collegio dei provibiri;
  2. d) il Collegio dei revisori dei conti.

  1. RETRIBUZIONE

7.1. Le cariche possono essere retribuite.  Inoltre, il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

 

  1. CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

8.1. L’ assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal presidente.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso che deve essere affisso nell’albo della sede dell’Associazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso può essere inviato ai soci per posta elettronica o pubblicato sugli organi cartacei o elettronici dell’associazione.

La comunicazione della convocazione deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ ordine del giorno, la data, l’ ora e il luogo dell’ assemblea.

8.2. L’ assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’ anno.

I compiti dell’ assemblea sono:

  1. a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  2. b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
  3. c) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
  4. d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  5. e) istituire eventualmente il Collegio dei probiviri e dei revisori dei conti ed eleggere i loro membri;

8.3. L’ assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o per volontà del presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità. Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria le modifiche dello statuto dell’Associazione, lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

  1. DELIBERAZIONI DELL’ ASSEMBLEA

9.1. Le assemblee ordinarie sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima.

Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei votanti e presenti.

9.2. Alle assemblee straordinarie debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati in prima convocazione, la metà degli associati più uno in seconda convocazione e qualsiasi sia il numero degli associati presenti in terza convocazione. Nel caso in cui, anche alla terza convocazione non sia presente alcun associato, il presidente dovrà provvedere ad inviare una seconda lettera di convocazione che stabilisca le nuove date dell’adunanza indette a partire dal mese successivo a quello nel quale le precedenti convocazioni sono andate deserte.

Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti ed il relativo verbale deve essere trascritto in apposito registro.

  1. CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, il Presidente.

10.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni sono convocate per via breve, tramite posta elettronica e comunque per mezzo di avviso da affiggere nella bacheca sociale almeno tre giorni  prima dello svolgimento della riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, eccetto quanto stabilito dal comma 11.1. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

10.3. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. a) formulare il programma annuale da sottoporre all’ approvazione dell’ assemblea;
  2. b) predisporre le relazioni da presentare all’ assemblea sull’ attività svolta;
  3. c) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
  4. d) deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  5. e) proporre all’ approvazione dell’ assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
  6. f) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell’ Associazione;
  7. g) deliberare sull’ammissione ovvero sulla esclusione dei soci.

  1. DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. I componenti del Consiglio Direttivo, qualora non vi sia esplicita revoca da parte dell’assemblea dei soci, durano in carica quattro anni.

11.2 In caso dimissioni di uno o più membri il consiglio direttivo resta pienamente operativo fino alla successiva assemblea ordinaria che provvederà a sostituire i membri dimissionari.

11.3 Il Consiglio direttivo decade automaticamente quando si dimettano almeno la metà dei consiglieri. Resta comunque in carica per la convocazione dell’Assemblea dell’Associazione e il disbrigo dei normali adempimenti relativi alle attività dell’Associazione.

11.4 L’assemblea dei soci può revocare la propria fiducia anche ad uno solo dei membri del consiglio direttivo e nominare un sostituto.

  1. MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ Associazione.

Presiede e convoca l’assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far rispettare lo statuto e gli scopi dell’Associazione. Nomina fra i membri del direttivo il Direttore ed il Tesoriere.

12.2 Il Presidente può acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fidejussioni e altre malleverie e rappresentare l’Associazione presso gli Istituti Bancari e di Credito.

12.3 Il Direttore si occupa di dare esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, di proporre al Consiglio Direttivo il piano operativo dell’Associazione,  assicura lo svolgimento organico ed unitario dell’ attività dell’ Associazione sovraintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell’ Associazione. Sostituisce il presidente in caso di suo impedimento.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del presidente e del vice presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

12.4. Il Tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch’esso all’ esame ed all’ approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’ iscrizione di nuovi associati. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati oltre che da se stesso dal Presidente e dal Direttore.

12.5. Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’ Associazione da lui riscosse o affidategli; si occupa delle riscossioni e dei pagamenti, è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei revisori dei conti se istituito.

Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Il Tesoriere gestisce la cassa per le piccole spese, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

  1. PROBIVIRI – REVISORI DEI CONTI

13.1. I probiviri, se nominati, debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne dell’ Associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell’ Associazione stessa o offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono all’ assemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta di iscrizione.

13.2. I revisori dei conti, se nominati, devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di richiamare il Consiglio Direttivo ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.

13.3. Il Collegio dei probiviri e dei revisori dei conti sono composti da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

  1. FINANZIAMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE

14.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell’ Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

  1. a) le quote ordinarie degli associati;
  2. b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
  3. c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati.
  4. e) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
  5. f) le entrate realizzate nello svolgimento della sua attività istituzionale.

14.2. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell’ Associazione.

14.3. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell’ Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell’assemblea.

14.4. L’ esercizio finanziario coincide con l’ anno solare.

  1. FONDO COMUNE

15.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni immobili e mobili che pervengono all’ Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

15.2. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell’ Associazione.

15.3. Gli associati ordinari contribuiscono al fondo con la quota associativa.

  1. SCIOGLIMENTO

16.1. Nel caso di cessazione dell’ attività, per le cause previste dal Codice civile, lo scioglimento è deliberato dall’ assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

16.2. In caso di scioglimento dell’ Associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione, designata dal liquidatore, che abbia scopo analogo a questa.

16.3. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

  1. NORME DI RINVIO

17.1. Per disciplinare ciò che non è previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del codice civile ed in subordine, alle norme contenute nel Libro V del codice civile.

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